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Ordine sulla chiusura o limitazione del movimento nella Repubblica d’Albania

Si riporta il testo della nuova disposizione del Ministro della Salute albanese. 

Ai sensi del punto 4, dell’art. 102 della Costituzione, degli articoli 7, punto 4, e 15, della legge nr.15/201, ”Sulla prevenzione e sul contrasto alle infezioni ed alle malattie infettive”, modificata, nonché in attuazione delle direttive dell’Istituto della Sanità Pubblica, al fine di tutelare la salute della popolazione dall’infezione provocata dal COVID- 19,

DISPONGO:
1. Possono svoglere le loro attività soltanto nella fascia oraria tra le 05:00 — 13:00, a partire dal Lunedì 23.3.2020, i punti vendita dei prodotti alimentari, al dettaglio e all’ingrosso, le farmacie e le istituzioni finanziarie.
2. La limitazione alla circolazione, in tutti i centri urbani della Repubblica d’Albania, per tutte le categorie (pedoni, biciclette, motocicli e autoveicoli) a partire dalle ore 13:00 di Sabato 21.3.2020 fino alle ore 05:00 del 23.3.2020. Fanno eccezione da tale regola tutti i mezzi di trasporto delle merci e dei prodotti alimentari, la Polizia di Stato, le Forze Armate, le unità critiche dei servizi pubblici e delle società mediatiche, nonché i servizi a domicilio (delivery).
3. Sono vietati i servizi a favore dei cittadini da parte di tutte le attività, in particolar modo di quelle di cui al punto 1 della tabella in allegato al presente ordine, a partire dalle ore 13:00 di Sabato 21.3.2020, fino alle ore 05:00 del 23.3.2020. L’elenco delle attività definite nella tabella in allegato al presente ordine, entra in vigore alle ore 05:00 del 24.03.2020.

4. I dipendenti delle istituzioni finanziarie, delle linee produttive e alimentari, nonché di tutte le attività previste dall’elenco in allegato al presente ordine, potranno circolare soltanto nell’itinerario casa-lavoro.

Ogni regola definita negli ordini precedenti che è in contrasto al presente ordine, è abolita.

L’ordine entra in vigore con effetto immediato.

Il Ministro della Salute