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Passaporti

PASSAPORTI

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente.
In realtà, per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia.

E’ tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d’identità valida.
Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:

  • documento di riconoscimento;
  • due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori).

(N.B. Perché un italiano residente all’estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano).

Un cittadino italiano all’estero può richiedere il rilascio del passaporto presso una circoscrizione consolare in cui non è residente, ma in tal caso occorre attendere il “NULLA OSTA” dell’Ufficio (Questura o Consolato Italiano) competente per il territorio di residenza.

VALIDITA’ DEI PASSAPORTI

Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.

I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio 2003 e tuttora in corso di validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.

RILASCIO PASSAPORTI PER MAGGIORENNI

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:

  • passaporto attualmente in possesso;
  • due fotografie (uguali e recenti formato ICAO)

 

NOVITA’ IMPORTANTE:

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

 

RILASCIO PASSAPORTI PER MINORENNI

Dal novembre 2009 i figli minorenni non possono più essere iscritti sui passaporti dei genitori. Anche i minorenni devono pertanto essere dotati di passaporto individuale. Per ottenere il rilascio del passaporto per un figlio minorenne, occorre presentare il formulario di richiesta sottoscritto da entrambi i genitori e due fotografie del minore.

(N.B. Se il minore è nato all’estero, perché ottenga il passaporto è necessario il suo atto di nascita, su formulario plurilingue od eventualmente tradotto in italiano e munito di apostilla da parte del Consolato competente).

Nel caso in cui uno dei genitori si rifiuti di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne, la Cancelleria consolare appurerà i motivi del mancato assenso.
Qualora tali motivazioni non risultino adeguate, il Capo della Cancelleria consolare, con apposito decreto, può autorizzare d’ufficio il rilascio del passaporto.

Attenzione: le disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che viaggiano non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l’assenso, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare.

 

FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO – RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Per ottenere il rilascio di un nuovo passaporto a seguito di furto o smarrimento del proprio documento, occorre che il cittadino si presenti all’Ufficio Passaporti della Cancelleria consolare, oltre che con la consueta documentazione, anche con la denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia.

FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO – NON RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Qualora il cittadino italiano (di passaggio in questa circoscrizione consolare) perde o viene derubato del proprio passaporto, la Cancelleria consolare rilascerà (dopo i dovuti accertamenti) un documento chiamato ETD (European Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia. Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:

  • denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
  • 2 fotografie (uguali e recenti formato ICAO).