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Emergenza COVID 19 – Importanti disposizioni del Governo Albanese

Si riporta il testo dell’ordinanza emessa dalle Autorità Albanesi:

 

ORDINE PER L’ADOZIONE DELLE MISURE SPECIALI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE PROVOCATA DA COVID-19

Ai sensi dell’art. 7, punto 4 della Legge Nr. 15/2016 sulla prevenzione e sul contrasto delle infezioni e delle malattie infettive, e a seguito delle disposizioni dell’Istituto della Sanità Pubblica per la prevenzione della diffusione dell’infezione da COVID-19 nella Repubblica di Albania e per la tutela della salute della popolazione, su proposta del Comitato degli Esperti e dell’Istituto della Sanita’ Pubblica

DISPONGO:

1. la chiusura al pubblico fino al 03/04/2020 di:

a. ambienti che offrono servizi nei locali notturni;

b. ambienti chiusi dedicati alle attività di intrattenimento e di divertimento per i bambini e per i giovani, palestre, centri sportivi, piscine, centri internet, centri culturali e centri ricreativi.

2. Sospensione, fino al 03/04/2020 di:

a. attivita’ sportive, sociali e culturali;

b. gite promosse dalle istituzioni scolastiche sia verso destinazioni estere che all’interno del Paese;

c. procedure di concorsi pubblici per l’assunzione di personale, concorsi scolastici e di specializzazione.

3. Durante la giornata, l’attivita’ di bar,  ristoranti,  locali che offrono servizi ai clienti garantiranno una distanza di almeno due metri tra i tavoli e, comunque,  di un metro tra i clienti.

4. Le istituzioni pubbliche e private sono tenute alla redazione, secondo il settore di competenza, entro la data dell’11.03.2020, di un piano di provvedimenti atti a garantire i servizi prioritari, soprattutto attraverso i servizi online, il lavoro a distanza, e, solo se necessario offrire servizi che rchiedono contatto fisico. Per i servizi che richiedono il contatto diretto con il pubblico, le istituzioni sono tenute all’equipaggiamento del personale con i mezzi e le attrezzature necessarie alla tutela della salute. Le istituzioni pubbliche che offrono servizi di ricezione al pubblico agli sportelli devono adottare misure che sfruttino al meglio i servizi online e la piattaforma M e-albania.

5. Per i servizi pubblici che richiedono il contatto diretto con il pubblico, le competenti istituzioni sono tenute all’equipaggiamento degli stessi con i necessari mezzi per la tutela della loro salute.

6. Gli enti del servizio postale devono garantire la continuità del servizio e redigere un piano di misure atte a limitare i contatti diretti dei propri dipendenti con il pubblico agli sportelli e negli ambienti interni delle proprie sedi.

7. Tutte le persone che hanno fatto ingresso in Albania dalle zone a rischio epidemiologico, identificate come tali dall’OMS, sono tenute a compilare la scheda dei passeggeri ai valichi di frontiera all’ingresso e a mettersi in autoquarantena per un periodo di 14 giorni dalla data di ingresso.

8. Per l’adozione della presente ordinanza vengoni incaricati l’Ispettorato Statale per la Sanità, l’istituto per la Sanità Pubblica, l’Operatore dei Servizi Sanitari, gli enti di governanze locale, le istituzioni pubbliche e private individuate nella presente ordinanza.

12. L’Ispettorato Statale per la Sanita’ organizza e coordina il lavoro con le strutture della Polizia di Stato per l’adozione della presente Ordinanza e stabilisce provvedimenti amministrativi secondo la legislazione vigente.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed e’ valida fino al 03/04/2020.

Il testo originale della presente ordinanza è consultabile alla pagina web 

https://kryeministria.al/newsroom/urdher-per-marrjen-e-masave-te-vecanta-ne-parandalimin-e-perhapjes-se-infeksionit-te-shkaktuar-nga-covid-19/https://kryeministria.al/newsroom/urdher-per-marrjen-e-masave-te-vecanta-ne-parandalimin-e-perhapjes-se-infeksionit-te-shkaktuar-nga-covid-19/