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Finale di Conference League 25 maggio 2022 Roma – Feyenoord

MISURE DELLA POLIZIA DI STATO DELL’ALBANIA ADOTTATE IN VISTA DELLA PARTITA DI CALCIO “UEFA CONFERENCE LEAGUE – 25 MAGGIO 2022

Speciali provvedimenti sono stati previsti dalla Polizia di Stato in relazione alle attività che saranno svolte dal Comune di Tirana sia nell’accoglienza dei tifosi sportivi delle due squadre che avverrà in due “Fan Zone”, presso la strada pedonale “Murat Toptani” per gli appassionati della squadra del Feyenoord e nell’area dell’Anfiteatro sulle colline del Lago Artificiale di Tirana per gli appassionati di sport della squadra di Roma, sia nell’attività festiva che sarà organizzata in ” Piazza Skënderbej”.

Il movimento dei tifosi sportivi della squadra di calcio del Feyenoord verso lo Stadio sarà diretto a piedi dalla “Fan Zone” alla via pedonale “Toptani”, lungo il Boulevard “Deshmorët e Kombit”, in via “Gjergj Filipi”, mentre quello degli appassionati di sport della squadra di calcio della Roma verso lo Stadio avverrà a piedi dalla “Fan Zone” all’Anfiteatro sulle colline del Lago Artificiale attraverso Piazza “Chopin”, via “Lek Dukagjini”.

È un’occasione per ricordare ai cittadini albanesi e stranieri che secondo il codice penale della Repubblica d’Albania, le azioni violente durante un’attività sportiva, quali l’ingresso nel campo di gioco durante lo svolgimento dell’attività sportiva da parte di persone non autorizzate, costituiscono reato penale punito con una multa da 50.000 a 100.000 Lek (equivalente a una somma da €400 a €800). Quando da tale reato deriva l’ostacolo al normale svolgimento dell’attività sportiva, la sanzione è costituita dalla multa o dalla reclusione fino a tre mesi. Il lancio di oggetti solidi sul terreno di gioco o sulla massa di persone, il possesso o l’uso di articoli pirotecnici, fuochi d’artificio, lanciafiamme, durante lo svolgimento di un’attività sportiva, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La legislazione penale albanese considera il reato di percosse o qualsiasi altro atto di violenza nei confronti di un atleta, allenatore, arbitro, mediatore sportivo, dovuto all’attività sportiva, da parte di soggetti estranei a tale attività, punibile con la reclusione da uno a tre anni. Lo stesso reato, quando commesso negli impianti sportivi, più di una volta, o da dirigenti o membri di società sportive, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per scaricare la versione integrale di tutte le misure adottate dalle autorità locali alla data del 17 maggio cliccare qui.