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Anagrafe

Anagrafe

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

Il modo più facile e veloce di iscrizione è attraverso il portale Fast – IT – Farnesina Servizi Telematici

Fast It sta per Farnesina Servizi Telematici a distanza ed è un portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso il quale i cittadini italiani all’estero possono ottenere alcuni servizi consolari. In particolare, si potrà notificare l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (AIRE) in pochi passaggi, rimanendo costantemente aggiornato sullo stato della pratica o notificare un cambio di residenza all’interno della stessa circoscrizione consolare.

Il servizio sarà attivo per i cittadini italiani residenti nella nostra circoscrizione consolare dal 1.2.2019 e vi si potrà accedere o attraverso la registrazione completa al portale o attraverso le credenziali SPID.

Per un approfondimento Vi invitamo a visionare il seguente video.

In alternativa, laddove non fosse possibile accedere a Fast – It 

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero.

Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune.

Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano dovranno presentarsi – previo appuntamento da prendere per il tramite del portale “prenota on-line” – presso l’Ufficio Anagrafe della Cancelleria consolare di questa Ambasciata muniti della seguente documentazione:

· Modulo d’iscrizione A.I.R.E (preventivamente compilato);

· Passaporto e/o Carta d’Identità italiana;

· Permesso di soggiorno ( per i cittadini italo albanesi “ Vertetim Vendbanimi” ) rilasciato dalle competenti Autorità albanesi (qualora in possesso di permesso di soggiorno temporaneo l’interessato/a dovrà provare la stabile e legale residenza nella circoscrizione consolare esibendo altresì un contratto di lavoro regolarmente registrato o il contratto di affitto – regolarmente registrato – con relative utenze residenziali a proprio nome).

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:

  • indirizzo all’estero;
  • cittadinanza;
  • stato civile;
  • composizione del nucleo familiare;
  • cambio di nome.

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

RIMPATRIO

I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero. La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.

Si ribadisce che la cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.
Qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.