{"id":410,"date":"2023-11-14T16:39:42","date_gmt":"2023-11-14T15:39:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ambtirana.esteri.it\/?page_id=410"},"modified":"2026-09-14T18:23:52","modified_gmt":"2026-09-14T16:23:52","slug":"anagrafe","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambtirana.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019<strong>Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE), <\/strong>istituita con la L<strong>egge 27 ottobre 1988, n. 470, \u00e8 tenuta presso i Comuni italiani ed \u00e8 composta dai nominativi dei cittadini italiani che hanno trasferito <\/strong>stabilmente la propria residenza all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 obbligatoria<\/strong> (art. 6 della Legge citata) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari (documenti d\u2019identit\u00e0\/viaggio, certificati, attestati, atti notarili ecc.), nonch\u00e9 per l\u2019esercizio del diritto di voto all\u2019estero in occasione del rinnovo del Parlamento italiano, dei referendum costituzionali e abrogativi, dei Comites (solo ove istituiti), del rinnovo del Parlamento europeo (attualmente, solo nei Paesi membri dell\u2019UE).<\/p>\n<p>Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all\u2019estero la loro residenza per un periodo superiore a un anno <strong><u>devono<\/u><\/strong>, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, presentare all\u2019Ufficio consolare competente la richiesta di iscrizione all\u2019AIRE, allegando la documentazione che comprovi la residenza nella circoscrizione consolare di appartenenza.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Di seguito \u00e8 descritto:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><a href=\"#chideveiscriversi\">CHI DEVE ISCRIVERSI ALL\u2019AIRE<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"#comeiscriversi\">COME ISCRIVERSI ALL\u2019AIRE<\/a>:<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>Il Portale Fast It e la documentazione da presentare<\/strong><\/li>\n<li><strong>Decorrenza dell\u2019iscrizione all\u2019AIRE<\/strong><\/li>\n<li><strong>Sanzioni per mancata\/tardiva iscrizione<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong><a href=\"#variazioneindirizzo\">VARIAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"#variazioneiscrizione\">VARIAZIONE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"#trasferimento\">TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"#rimpatrio\">RIMPATRIO IN ITALIA<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li id=\"chideveiscriversi\"><strong>CHI DEVE ISCRIVERSI ALL\u2019AIRE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all\u2019estero ha l\u2019obbligo di iscriversi all\u2019AIRE, ove la permanenza prevista sia superiore a un anno. La dichiarazione di trasferimento all\u2019estero \u2013 vale a dire la richiesta di iscrizione all\u2019AIRE \u2013 deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare territorialmente competente <strong>entro 90 (novanta) giorni<\/strong> dall\u2019effettivo stabilimento all\u2019estero.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano che trasferisce temporaneamente la propria residenza all\u2019estero per un periodo inferiore a dodici mesi NON ha l\u2019obbligo di richiedere l\u2019iscrizione.<\/p>\n<p><strong>Non sono iscritti all\u2019AIRE<\/strong> le seguenti categorie di connazionali:<\/p>\n<p>a) i cittadini che si recano all\u2019estero per l\u2019esercizio di occupazioni stagionali;<\/p>\n<p>b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all\u2019estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l\u2019Unione europea o le organizzazioni internazionali;<\/p>\n<p>c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all\u2019estero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/p>\n<p>d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell\u2019articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/p>\n<p>e) il personale civile e militare che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero prevista dall\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<\/p>\n<p>f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell\u2019Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/p>\n<p>g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all\u2019estero al seguito dei medesimi.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione AIRE \u00e8 <strong><u>facoltativa<\/u><\/strong> per i connazionali che lavorano all\u2019estero per l\u2019Unione Europea o per le organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte o per i soggetti di cui all\u2019articolo 26 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li id=\"comeiscriversi\"><strong>COME ISCRIVERSI ALL\u2019AIRE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>2.1 Il Portale Fast It e la documentazione da presentare<\/strong><\/p>\n<p>Tutte le pratiche relative all\u2019AIRE sono GRATUITE.<\/p>\n<p>La richiesta d\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. <strong>DEVE ESSERE PRESENTATA a mezzo del <\/strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>PORTALE \u201cFAST-IT\u201d<\/strong><\/a>, previa registrazione e attivazione dell\u2019utenza. [N.B. Si pu\u00f2 creare un\u2019utenza con username e password ovvero effettuare l\u2019accesso tramite SPID (<a href=\"https:\/\/www.spid.gov.it\/\">https:\/\/www.spid.gov.it\/<\/a>) o con CIE.<strong>] <\/strong>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE tramite FAST-IT \u00e8 una modalit\u00e0 automatizzata che assicura una pi\u00f9 veloce trattazione della richiesta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per iscriversi bisogna selezionare l\u2019apposita funzione, riempire tutti i campi e allegare <strong><u>in formato PDF<\/u><\/strong> copia leggibile dei seguenti documenti:<\/p>\n<p><strong>A. Modulo \u201cRichiesta d\u2019iscrizione A.I.R.E.\u201d<\/strong>. Il modulo \u00e8 generato automaticamente dalla piattaforma FAST-IT al termine della compilazione di TUTTI I CAMPI. Esso dovr\u00e0 essere stampato, firmato, scansionato e caricato sulla piattaforma.<\/p>\n<p><u>Attenzione: il modulo deve essere firmato a penna (firma autografa) e in presenza di figli minori deve essere firmato da entrambi i genitori.<\/u><\/p>\n<p>La firma autografa non \u00e8 richiesta per chi fa accesso con l\u2019identit\u00e0 digitale (SPID\/CIE).<\/p>\n<p><strong>B. Copia di un documento d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0<\/strong> (passaporto e\/o carta d\u2019identit\u00e0 italiana) <u>fronte-retro<\/u> di TUTTI i membri del nucleo familiare.<\/p>\n<p>Qualora in possesso di carta di identit\u00e0 con <strong>estremi di trascrizione dell\u2019atto di nascita (<\/strong>Anno, Atto, Parte, Serie), \u00e8 preferibile allegare quest\u2019ultima in quanto per i cittadini italiani nati all\u2019estero <strong>\u00e8 indispensabile che il relativo atto di nascita risulti gi\u00e0 trascritto <\/strong>nei registri di Stato Civile del Comune italiano di riferimento.<\/p>\n<p><strong>C. <\/strong><strong>Documenti comprovanti la stabile residenza nella circoscrizione consolare <\/strong>dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Tirana di tutto il nucleo familiare.<\/p>\n<p>I cittadini in possesso della sola cittadinanza italiana dovranno allegare il permesso di soggiorno definitivo; in alternativa potranno allegare il permesso di soggiorno temporaneo accompagnato da un documento che provi la stabile residenza, come ad esempio un contratto di affitto dell\u2019abitazione o un contratto di lavoro. I cittadini in possesso anche della cittadinanza albanese, dovranno allegare il certificato di residenza (<em>vertetim vendbanimi<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso di presentazione di <strong>domanda d\u2019iscrizione all\u2019 AIRE incompleta<\/strong>, l\u2019Ufficio consolare chieder\u00e0, tramite lo stesso portale Fast It, l\u2019integrazione della documentazione mancante, che dovr\u00e0 essere allegata entro il <strong>termine di 30 giorni<\/strong>. <u>La mancata integrazione della documentazione richiesta comporter\u00e0 l\u2019annullamento automatico della pratica di iscrizione all\u2019AIRE e il cittadino dovr\u00e0 presentare una nuova istanza.<\/u><\/p>\n<p>I connazionali con pi\u00f9 di 70 anni che dovessero riscontrare difficolt\u00e0 nell\u2019iscrizione tramite il portale Fast It potranno inviare una mail a anagrafe.tirana@esteri.it per assistenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>*** ATTENZIONE! ***<\/p>\n<p><strong>COMPILAZIONE DEL MODULO<\/strong><\/p>\n<p>Il modulo deve essere compilato INTEGRALMENTE avendo cura di indicare le proprie generalit\u00e0 in maniera completa e corretta. L\u2019indirizzo e il Comune di residenza in Albania dichiarato devono corrispondere esattamente a quello che appare nel permesso di soggiorno, nel certificato di residenza o nel contratto di affitto dell\u2019abitazione. Il Comune di ultima residenza in Italia \u00e8 quello dove si \u00e8 anagraficamente iscritti prima del trasferimento all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>FIRMA DEL MODULO<\/strong><\/p>\n<p>Il modulo di richiesta di iscrizione AIRE, che si presenta sottoforma di autodichiarazione, deve riportare la firma autografa del dichiarante e ad esso deve essere allegato un documento di identit\u00e0.<\/p>\n<p>La richiesta di iscrizione proveniente da un utente registrato con utenza SPID\/CIE <u>non necessita<\/u> di firma autografa sul modulo, n\u00e9 dell\u2019allegazione di un documento. Tuttavia, \u00e8 consigliato allegare fin da subito copia del documento d\u2019identit\u00e0 valido.<\/p>\n<p>L\u2019accesso con SPID\/CIE sostituisce la firma autografa del solo utente\/dichiarante. Se nell\u2019istanza vengono indicati altri componenti maggiorenni della famiglia di cittadinanza <u>italiana<\/u> che si trasferiscono assieme al dichiarante, gli stessi dovranno firmare in forma autografa il modulo e di loro dovr\u00e0 essere allegato un documento di riconoscimento.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>ISCRIZIONE DEI FIGLI MINORI <\/strong><\/p>\n<p>Se nel modulo il\/la dichiarante indica il trasferimento contestuale di figli minori (di cui deve essere obbligatoriamente allegato un documento di riconoscimento), l\u2019altro\/a esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale:<\/p>\n<ul>\n<li>se ugualmente indicato tra le persone che si trasferiscono, firmer\u00e0 in forma autografa il modulo, allegando un documento;<\/li>\n<li>se non indicato tra le persone che si trasferiscono, dovr\u00e0 o firmare il modulo in quanto deve espressamente acconsentire al trasferimento di residenza del figlio minore oppure dovr\u00e0 presentare separatamente un modulo di assenso.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>*** Attenzione ***<\/u><\/p>\n<p>Se il genitore \u00e8 cittadino italiano o cittadino di altro Paese dell\u2019UE sar\u00e0 sufficiente allegare un suo documento di riconoscimento; se il genitore \u00e8 cittadino di un Paese extra-UE ma \u00e8 regolarmente residente in Italia, oltre al documento di riconoscimento, dovr\u00e0 allegare il permesso di soggiorno; se il genitore \u00e8 cittadino di un Paese extra UE non residente in Italia, la sua firma dovr\u00e0 essere autenticata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.2 Decorrenza dell\u2019iscrizione all\u2019AIRE<\/strong><\/p>\n<p>La decorrenza dell\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 6, comma 9 bis della legge 470\/1988; gli effetti della dichiarazione resa all\u2019Ufficio consolare hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa. Si precisa, pertanto, che non pu\u00f2 essere retrodatata pur in presenza di documentazione che attesti con certezza che lo stabile trasferimento della residenza all\u2019estero risale a molto tempo prima.<\/p>\n<p>Resta valida la decorrenza antecedente qualora sia stata gi\u00e0 resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all&#8217;estero presso il Comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica. Si rammenta, tuttavia, che la dichiarazione resa al Comune perde efficacia se entro 90 giorni non viene presentata all\u2019Ufficio consolare competente la richiesta di iscrizione all\u2019AIRE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.3 Sanzioni per mancata\/tardiva iscrizione<\/strong><\/p>\n<p>Nel ricordare che l\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 un preciso dovere del connazionale residente all\u2019estero e presupposto fondamentale per l\u2019accesso a determinati servizi consolari, si segnala che con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, sono state introdotte importanti modifiche riguardo le iscrizioni anagrafiche, che hanno modificato l\u2019art. 11 della Legge 1228\/1954. Dal 2024 l\u2019omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall&#8217;estero \u00e8 soggetta alla sanzione amministrativa da 200 euro fino ad un massimo di 1.000 euro a persona per ciascun anno in cui perdura l\u2019omissione.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li id=\"variazioneindirizzo\"><strong>VARIAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il cittadino italiano iscritto all\u2019AIRE ha <strong>l\u2019obbligo di comunicare all\u2019Ufficio consolare TUTTE le successive variazioni di indirizzo\/abitazione all\u2019interno della circoscrizione consolare e tutte le modifiche dello stato civile<\/strong> (matrimonio, unione civile, nascita dei figli, divorzio ecc.).<\/p>\n<p>Anche la <strong>variazione di indirizzo<\/strong> DEVE essere presentata tramite il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>FAST-IT<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Nel caso il richiedente sia gi\u00e0 iscritto AIRE ma non abbia un profilo sul Portale Fast It, successivamente alla registrazione e all\u2019attivazione dell\u2019utenza dovr\u00e0 richiedere l\u2019associazione alla propria scheda anagrafica gi\u00e0 esistente. Dopo che l\u2019Ufficio consolare avr\u00e0 verificato l\u2019identit\u00e0 del richiedente ed effettuato l\u2019associazione dell\u2019utenza alla scheda anagrafica, il connazionale potr\u00e0 richiedere il cambio di indirizzo. Nel portale sar\u00e0 generato un modulo di \u201c<strong>Comunicazione di cambio residenza<\/strong>\u201d da stampare, firmare, e ricaricare come allegato nel Fast-it.<\/p>\n<p>Si ribadisce che il cittadino residente all\u2019estero ed iscritto all\u2019AIRE <strong>\u00e8 responsabile<\/strong> dell\u2019aggiornamento<strong> della propria posizione anagrafica,<\/strong> dovendo pertanto comunicare tempestivamente all\u2019Ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>ogni modifica del proprio stato civile, anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>ogni variazione di indirizzo. <strong>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo <\/strong>attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni personali, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento del plico elettorale in caso di votazioni, nonch\u00e9 espone alla possibile cancellazione anagrafica per irreperibilit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li id=\"variazioneiscrizione\"><strong>VARIAZIONE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La normativa prevede che i connazionali gi\u00e0 iscritti all\u2019AIRE di un Comune possano richiedere il trasferimento dell\u2019iscrizione ad altro Comune.<\/p>\n<p>Il trasferimento di iscrizione AIRE pu\u00f2 essere richiesto dall\u2019interessato (scarica qui il modulo <a href=\"https:\/\/ambtirana.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/CambioAireComune-ver.-2026.docx\">CambioAireComune &#8211; ver. 2026<\/a>) esclusivamente in tre casi.<\/p>\n<ul>\n<li>nel Comune di nascita (per i nati in Italia) \/ di trascrizione del proprio atto di nascita (per i nati all\u2019estero), se diverso dal Comune AIRE competente per l\u2019ultima residenza,<\/li>\n<li>nel Comune d\u2019iscrizione AIRE di un membro del proprio nucleo familiare,<\/li>\n<li>nel Comune di residenza di un membro del proprio nucleo familiare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La richiesta deve essere inviata per PEC all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:amb.tirana.consolare@cert.esteri.it\">amb.tirana.consolare@cert.esteri.it<\/a> accompagnata da copia del documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li id=\"trasferimento\"><strong>TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il cittadino iscritto all\u2019AIRE che si trasferisce da una circoscrizione consolare ad un\u2019altra (dello stesso Paese o di un altro Paese) deve presentare la dichiarazione di trasferimento all\u2019Ufficio consolare competente territorialmente per la NUOVA residenza, sempre attraverso il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast-It<\/a> entro 90 giorni dal trasferimento.<\/p>\n<p>La mancata comunicazione del proprio trasferimento pu\u00f2 comportare la dichiarazione di irreperibilit\u00e0 del cittadino con conseguente cancellazione dell\u2019iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito internet dell\u2019Ufficio consolare competente per il luogo di nuova residenza.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li id=\"rimpatrio\"><strong>RIMPATRIO IN ITALIA <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che <strong>rientrano definitivamente in Italia<\/strong> dovranno presentarsi presso il <strong>Comune Italiano <\/strong>dove hanno deciso di stabilire la propria residenza per dichiarare il nuovo indirizzo entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. <strong><u>L\u2019omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio \u00e8 punita con sanzione pecuniaria amministrativa.<\/u><\/strong> Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE del cittadino con contestuale iscrizione nell\u2019anagrafe della popolazione residente. Il Comune provveder\u00e0 a comunicare all\u2019Ufficio consolare di provenienza i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare di cittadinanza italiana rimpatriati con la relativa data di rimpatrio.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare provveder\u00e0 ad aggiornare la posizione degli interessati nel proprio schedario consolare.<\/p>\n<p>N.B. la comunicazione del rimpatrio o dell\u2019intenzione di rimpatriare comunicata all\u2019Ufficio consolare non comporta la cancellazione dall\u2019AIRE n\u00e9 l\u2019iscrizione presso il Comune in Italia. Solo la dichiarazione effettuata presso il Comune pu\u00f2 determinare la reiscrizione anagrafica in Italia e la cancellazione dall\u2019AIRE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>ANPR \u2013 POSSIBILIT\u00c0 DI SCARICARE GRATUITAMENTE CERTIFICATI ANAGRAFICI<\/strong><\/p>\n<p>A partire dal 15 novembre 2021 i certificati anagrafici personali (quali, ad esempio: residenza, cittadinanza, esistenza in vita) possono essere scaricati online direttamente dagli interessati, mediante il nuovo <a href=\"https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/\">servizio dell\u2019Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)<\/a> (in lingua italiana).<\/p>\n<p>Si rammenta che l\u2019Ufficio consolare NON rilascia il certificato di residenza \/ iscrizione AIRE e il certificato di stato di famiglia, certificato che possono essere rilasciati esclusivamente dai Comuni in Italia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE), istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470, \u00e8 tenuta presso i Comuni italiani ed \u00e8 composta dai nominativi dei cittadini italiani che hanno trasferito stabilmente la propria residenza all\u2019estero. 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