{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2026-05-22T15:46:27","modified_gmt":"2026-05-22T13:46:27","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambtirana.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Cittadinanza e Adozione<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella <strong>legge 23 maggio 2025, n. 74,<\/strong> con vigenza dal 24 maggio 2025.<br \/>\nLa legge di conversione riforma la <strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo<br \/>\nintegrale \u00e8 disponibile al seguente <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si attira, in particolare, l\u2019attenzione <strong>sul nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato<\/em><br \/>\n<em>all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<p><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa <\/em><em>applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria <\/em><em>documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le <\/em><em>23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/p>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa <\/em><em>applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria<\/em><br \/>\n<em>documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno <\/em><em>indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le <\/em><em>23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<p><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della <\/em><em>normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non <\/em><em>oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/p>\n<p><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della <\/em><em>morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/p>\n<p><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi <\/em><em>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di<\/em><br \/>\n<em>adozione del figlio.<\/em><br \/>\n\u2014 \u2014 \u2014<br \/>\nPertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):<br \/>\n\u2022 il richiedente <strong>nato in Italia<\/strong> in qualsiasi data;<br \/>\n\u2022 il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, <strong>ossia che non ha<\/strong><br \/>\n<strong>n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><br \/>\n\u2022 il richiedente che rientra in <strong>uno dei casi<\/strong> elencati nelle <strong>lettere a), a-bis), b), c) e<\/strong><br \/>\n<strong>d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><br \/>\n\u2014 \u2014 \u2014<br \/>\nAlla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana,<\/strong><br \/>\n<strong>corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande \u201cpresentate\u201d si intende:<br \/>\n\u2022 Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra<br \/>\nindicate;<br \/>\n\u2022 Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra<br \/>\nindicato;<br \/>\n\u2022 Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio<br \/>\nconsolare prima del termine sopra indicato;<br \/>\n\u2022 Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/p>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate<\/strong><br \/>\n<strong>all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato<\/strong><br \/>\n<strong>all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo<\/strong><br \/>\n<strong>2025 seguono la normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per <em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em> si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi<br \/>\no dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/p>\n<p>Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa <a href=\"https:\/\/scrivaniaweb.esteri.it\/MIOAMPERE\/Cartellino\/Pages\/Timbrature.aspx\">pagina<\/a>.<\/p>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<p>1. Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno,<br \/>\novverosia:<br \/>\n1. Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<br \/>\n2. Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<br \/>\n3. Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<br \/>\n4. Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<br \/>\n5. Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<br \/>\n6. Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai\u00a0 rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<br \/>\n7. Certificato di residenza.<\/p>\n<p>2. Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <span style=\"text-decoration: underline;\">inoltre<\/span> produrre:<\/p>\n<p>\u2022 Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):<br \/>\no Certificati negativi di cittadinanza;<br \/>\no Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<br \/>\no Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<br \/>\n\u2022 Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;<br \/>\no Certificato storico di cittadinanza.<br \/>\n\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di<br \/>\nlegge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)<\/h3>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i <strong>figli minorenni nati <\/strong><strong>all\u2019estero<\/strong> da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il <strong>minore <\/strong>che ne beneficia <strong>non<\/strong> sar\u00e0 <strong>cittadino per nascita<\/strong> o iure sanguinis.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992)<\/strong> i seguenti presupposti devono essere posseduti <strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<p>\u2022 <strong>uno dei genitori \u00e8 cittadino <span style=\"text-decoration: underline;\">per nascita<\/span><\/strong>. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992\u00a0 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91\/1992).<br \/>\n\u2022 <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">entrambi<\/span> <\/strong>i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una <strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro un anno <\/strong><strong>dalla nascita<\/strong> (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/p>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e <\/strong><strong>avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle <\/strong><strong>funzioni di stato civile.<\/strong> Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p>Il <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>secondo caso (comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025)<\/strong><\/span> si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:<\/p>\n<p>\u2022 persone <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/strong><\/span>, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al <strong>24 maggio 2025<\/strong>;<br \/>\n\u2022 <strong>figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere<\/strong><strong>\u00a0 a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.<\/strong> In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<br \/>\n\u2022 la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare entro il <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>31 maggio 2026<\/strong><\/span>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo\u00a0 maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/p>\n<p>Le <strong>dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio consolare<\/strong><br \/>\n<strong>davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.<\/strong><\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 allegare anche documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e del figlio\/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.<\/p>\n<p>Per i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE della circoscrizione consolare di residenza, ilcertificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potr\u00e0 essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 9-bis della legge n. 91\/1992, si applica il <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>pagamento del <\/strong><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>contributo<\/strong><\/span> a favore del Ministero dell\u2019Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:<\/p>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<br \/>\n<strong>Nome della Banca<\/strong>: Poste Italiane S.p.A.<br \/>\n<strong>Codice IBAN<\/strong>: IT54D0760103200000000809020<br \/>\n<strong>Causale del versamento<\/strong>: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-<br \/>\nbis L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<br \/>\n<strong>Codice BIC\/SWIFT di Poste Italiane:<\/strong> BPPIITRRXXX <strong>(per bonifici esteri)<\/strong><br \/>\n<strong>Codice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/strong><\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Acquisto della Cittadinanza di figli minori<br \/>\nconviventi con genitore non cittadino dalla<br \/>\nnascita<\/h3>\n<p>L\u2019articolo 14 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito dalla legge n. 74\/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalit\u00e0, <strong>il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve <\/strong><strong>essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento <\/strong><strong>dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore<\/strong> (se il figlio ha et\u00e0 inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).<\/p>\n<p>Si specifica che:<\/p>\n<p>\u2022 Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalit\u00e0 di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 (ovvero, domanda \u2013 amministrativa o giudiziale \u2013 presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicher\u00e0 la disciplina precedente.<br \/>\n\u2022 Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza<em> iure communicatione<\/em> \u00e8 stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, \u00e8 necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.<br \/>\n\u2022 se<strong> l\u2019acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a <\/strong><strong>partire dal 24 maggio 2025<\/strong>, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. <strong>In questo caso, la <\/strong><strong>competenza dell\u2019accertamento dell\u2019acquisto della cittadinanza da parte del <\/strong><strong>\u00a0 \u00a0minore sar\u00e0 di competenza del Comune italiano di residenza.<\/strong><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Riacquisto della cittadinanza<\/h3>\n<p>La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini <strong>nati in Italia o che sono stati residenti in <\/strong><strong>Italia per almeno due anni\u00a0 continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non <\/strong><strong>oltre il 15 agosto 1992<\/strong> in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto <strong>non si\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong>applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana<\/strong> (o che l\u2019hanno persa per altro motivo) <strong>a partire dal 16 agosto 1992.<\/strong><\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate <strong>tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 <\/strong><strong>dicembre 2027.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<p>1. Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<br \/>\n2. Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<br \/>\n3. Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<br \/>\n4. Certificato storico di cittadinanza;<br \/>\n5. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0<br \/>\nstraniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/p>\n<p>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato <span style=\"text-decoration: underline;\">personalmente<\/span>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Riconoscimento in base a leggi speciali<\/h3>\n<p>La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell\u2019ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.<\/p>\n<p>Il termine per l\u2019accoglimento della Legge 379\/2000 \u00e8 scaduto il 19\/12\/2010.<\/p>\n<p>La legge dell\u20198 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l\u2019hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.<\/p>\n<p>Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non \u00e8 pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall\u2019articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91\/1992, poich\u00e9 il genitore riconosciuto non \u00e8 un cittadino italiano per nascita.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Certificato di \u201cnon rinuncia\u201d<\/h3>\n<p>Se l\u2019interessato\/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorit\u00e0 del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero pu\u00f2 avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (la cui durata \u00e8 stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la\u00a0 documentazione indicata nella Circolare K.28.1\/1991. Non \u00e8 possibile che l\u2019interessato\/a si avvalga di<br \/>\nun rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto; l\u2019interessato\/a deve essere presente sul territorio.<\/p>\n<p>La richiesta di emissione del Certificato di \u201cMancata Rinuncia\/Non Rinuncia\u201d \u00e8 effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all\u2019interessato\/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.<\/p>\n<p>Gli interessati non possono contattare direttamente l\u2019Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poich\u00e9 non si conosce l\u2019evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Cittadinanza per matrimonio o unione civile<\/h3>\n<div>\n<ol>\n<li><strong> CENNI NORMATIVI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>In conformit\u00e0 alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.<\/em><\/p>\n<p><em>Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l\u2019adesione ai valori nazionali e l\u2019irreprensibilit\u00e0 della condotta.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 \u00e8 attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.<\/p>\n<div>\n<p>Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7\/ 2017).<\/p>\n<p>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Riferimenti normativi:<\/p>\n<ul>\n<li>Legge n. 123\/1983<\/li>\n<li>Legge n. 91\/1992 e DPR n. 572\/1993 e n. 362\/1994<\/li>\n<li>Legge n. 94\/2009<\/li>\n<li>Legge n. 76\/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7\/2017<\/li>\n<li>L. n. 113\/2018 e Legge n. 132\/2018<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130\">L. n. 130\/2020<\/a> e Legge n. 173\/2020<\/li>\n<li>L. n. 36\/2025 e Legge di conversione n. 74\/2025<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>REQUISITI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><u>Residenza<\/u> nella circoscrizione consolare:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Il richiedente dovr\u00e0 indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l\u2019apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 \u2013 Registrazione e inserimento istanza).<\/li>\n<li>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile di nazionalit\u00e0 italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all\u2019Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovr\u00e0 essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarit\u00e0 dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessit\u00e0 del domicilio disgiunto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Termini di presentazione<\/u>:<\/strong><\/p>\n<p>La domanda pu\u00f2 essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio\/unione civile, se il coniuge \u00e8 cittadino italiano <em>iure sanguinis, <\/em>cio\u00e8 dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.<\/p>\n<p><strong><u>Trascrizione e validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile<\/u><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Se avvenuto all&#8217;estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.<\/li>\n<li>Il vincolo di coniugio\/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all\u2019adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio\/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Situazione penale:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.<\/li>\n<li>Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.<\/li>\n<li>Assenza di condanne per delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Estratto dell\u2019atto di nascita<\/strong> o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si \u00e8 nati, completo di tutte le generalit\u00e0 (incluse paternit\u00e0 e maternit\u00e0), debitamente legalizzato\/apostillato e tradotto in lingua italiana. Per in nati in Albania \u00e8 necessario presentare il <strong>\u00e7ertifikate lindje NGA AKTI<\/strong> o la copia conforme dell\u2019<strong>akt lindje<\/strong>; il documento deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e apostillato.<\/li>\n<li><strong>Certificati penali <\/strong>del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d\u2019et\u00e0) \u2013 tranne l\u2019Italia \u2013 e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati\/apostillati e tradotti in lingua italiana. Il richiedente \u00e8 esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e <u>non<\/u> ne ha conservato la cittadinanza.<\/li>\n<li><strong>Ricevuta del versamento del contributo di 250\u20ac<\/strong> a favore del Ministero dell\u2019Interno, con le modalit\u00e0 indicate nella sezione \u201cCosti\u201d.<\/li>\n<li><strong>Documento di identit\u00e0<\/strong>: fotocopia del passaporto oppure della carta di identit\u00e0 estera in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).<\/li>\n<li>Copia dell\u2019atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l\u2019atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi. <u>NOTA BENE<\/u>: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potr\u00e0 avvalersi dell\u2019autocertificazione ai sensi del DPR 445\/2000. L\u2019Ufficio consolare verificher\u00e0 quanto dichiarato.<\/li>\n<li><strong>Certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong> non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). <u>Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti<\/u>:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>PLIDA della Societ\u00e0 Dante Alighieri<\/li>\n<li>CertIt dell\u2019Universit\u00e0 Roma Tre<\/li>\n<li>CILS dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena<\/li>\n<li>CELI dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia<\/li>\n<li>Co.L dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Reggio Calabria<\/li>\n<\/ol>\n<p>Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate. Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<ol>\n<li>gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019Accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del D.Lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione.<\/li>\n<li>i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all\u2019articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all\u2019estero), solo se rilasciato dalle Autorit\u00e0 italiane. I permessi per lungo soggiornante CE sono equiparati a quelli UE, ai fini linguistici, solo se rilasciati dolo il 09\/12\/2010. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.<\/li>\n<li>Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e\/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il corso di studio dovr\u00e0 essersi svolto in lingua italiana.<\/li>\n<li>I soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacit\u00e0 di apprendimento linguistico derivanti dall\u2019et\u00e0, da patologie o disabilit\u00e0, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25\/2025.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> PROCEDURA <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em><strong>FASE 1 \u2013 REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>Il richiedente residente all\u2019estero dovr\u00e0 accedere al portale di inoltro delle domande di cittadinanza del Ministero dell\u2019Interno <\/strong>(<u>https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm<\/u>) <strong>tramite l\u2019identit\u00e0 digitale SPID o la carta d\u2019identit\u00e0 elettronica CIE. I richiedenti che non sono in possesso di tali strumenti dovranno effettuare la registrazione sul portale con il proprio indirizzo e-mail e attivare la verifica in due fattori (TOTP) che prevede l\u2019installazione di un\u2019app di autenticazione (come Google Authenticator o Microsoft Authenticator) direttamente sul proprio smartphone e la configurazione dell\u2019account al suo interno. La suddetta procedura va effettuata una sola volta, al primo accesso. Per tutti gli accessi successivi, sar\u00e0 sufficiente aprire l\u2019app di autenticazione e utilizzare il codice TOTP (generato automaticamente) per completare il login. Il servizio di Help Desk del Ministero dell\u2019Interno \u00e8 disponibile per il supporto ai richiedenti la cittadinanza ed \u00e8 raggiungibile tramite il link presente in tutte le pagine del portale.<\/strong><\/p>\n<p>Si precisa che l\u2019indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.<\/p>\n<p><strong>Il richiedente \u00e8 tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovr\u00e0 procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. <\/strong>In particolare, andranno riportate le generalit\u00e0 indicate nell\u2019atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e\/o in atti e documenti formati all\u2019estero dalle competenti autorit\u00e0 straniere (quali atti di matrimonio, documenti d\u2019identit\u00e0, sentenze di cambio nome\/cognome, etc.). <em>In caso di discordanze, il richiedente \u00e8 tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.<\/em><\/p>\n<p>Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.<\/p>\n<p>Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all\u2019interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sar\u00e0 possibile inserire solo l\u2019accento sull\u2019ultima lettera utilizzando l\u2019apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em><strong>FASE 2 \u2013 VERIFICA CONSOLARE<\/strong><\/em><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio Consolare sar\u00e0 automaticamente informato della presentazione della domanda e proceder\u00e0 alle necessarie verifiche. Il richiedente ricever\u00e0 quindi, in modalit\u00e0 telematica tramite il portale del Ministero dell\u2019Interno, una comunicazione relativa all\u2019accettazione o al rifiuto della propria pratica.<\/p>\n<p>In caso di rifiuto della domanda, si potr\u00e0 ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potr\u00e0 riutilizzare il pagamento gi\u00e0 effettuato.<\/p>\n<p>In caso di accettazione, il richiedente sar\u00e0 convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l\u2019autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella gi\u00e0 trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.<\/p>\n<p>Tutta la documentazione di cui sopra sar\u00e0 conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d\u2019identit\u00e0 e del certificato linguistico, per i quali verr\u00e0 effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>FASE 3 \u2013 VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO<\/strong><\/em><\/p>\n<p>La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell\u2019Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell\u2019Interno invier\u00e0 il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell\u2019interessato\/a.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>FASE 4 \u2013 DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verr\u00e0 notificato \u2013 tramite portale \u2013 con comunicazione indirizzata al richiedente. All\u2019atto della notifica verranno altres\u00ec richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):<\/p>\n<ul>\n<li>Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l\u2019estratto) e corrispondente atto estero<\/li>\n<li>Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione \u201cDocumenti\u201d)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell\u2019unione civile n\u00e9 la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.<\/p>\n<p>Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l\u2019interessato verr\u00e0 convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi \u00e8 tassativo, decorso il quale si perder\u00e0 il diritto al conseguimento della cittadinanza.<\/p>\n<p>\u00c8 previsto il pagamento di una percezione, con le modalit\u00e0 indicate nella sezione \u201cCosti\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l\u2019atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorit\u00e0 competenti nel paese di residenza e dovr\u00e0 essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione\/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione \u201cDocumenti\u201d.<\/p>\n<p>La persona interessata prester\u00e0 giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:<\/p>\n<p><em>\u201cGIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA <\/em><em>COSTITUZIONE<\/em><em> E LE LEGGI DELLO STATO\u201d<\/em><\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana decorrer\u00e0 dal giorno successivo a quello del giuramento.<\/p>\n<p>Il certificato di nascita originale sar\u00e0 inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all\u2019AIRE, al decreto di conferimento della cittadinanza e al verbale dell\u2019avvenuto giuramento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> COSTI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>\u00a0<\/strong>Contributo di 250\u20ac a favore del Ministero dell\u2019Interno, da pagare tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell\u2019Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<br \/>\nNome della Banca: Poste Italiane S.p.A.<br \/>\nCodice IBAN: IT54D0760103200000000809020<br \/>\nCausale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri) \/ Codice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/p>\n<ul>\n<li>Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Autentica di firma sull\u2019istanza: art. 24 \u2013 20,00 euro<\/li>\n<li>Copia conforme del documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0: art 71 \u2013 10,00 euro (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)<\/li>\n<li>Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 \u2013 10,00 euro<\/li>\n<li>Conformit\u00e0 della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A \u2013 13,00 euro<\/li>\n<li>Percezione sul verbale di giuramento: art 8 \u2013 15,00 euro<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong> CONTATTI E LINK UTILI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Trova il tuo Consolato: <a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/consulate\/find-consulate.sco\">https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/consulate\/find-consulate.sco<\/a><\/p>\n<p>Invia la tua domanda al Ministero dell\u2019Interno: <a href=\"https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm\">https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm<\/a><\/p>\n<p>Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/\">https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cittadinanza e Adozione Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. 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