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Proroga dei permessi di soggiorno e dei documenti italiani di riconoscimento

A causa dell’emergenza Covid-19, è stato emanato il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge con modificazioni con L.n.27 del 24.4.2020, il quale ha stabilito quanto segue:

Proroga di validità dei permessi di soggiorno (art.103, c.2-quater): I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31.8.2020.

Sono prorogati fino al 31.8.2020 anche la validità dei nulla osta rilasciati per visto stagionale di cui al c.2 dell’art.24 del D.L.vo n.286/98, per il ricongiungimento familiare di cui agli artt.28, 29 e 29-bis del D.L.vo n.286/98, e per casi particolari di cui agli articoli 27 e ss. del D.L.vo n.286/98 tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

Si informa che i cittadini stranieri in caso di permesso di soggiorno scaduto potranno fare rientro attraverso una frontiera esterna italiana, senza alcun transito in altri Paesi, esibendo la ricevuta dell’istanza di rinnovo o di aggiornamento unitamente all’originale del titolo di soggiorno scaduto o da aggiornare.

Inoltre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell’art. 103 del predetto Decreto Legge, ha prorogato la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31.01.2020, fino al 31.08.2020.

Proroga di validità dei documenti italiani di riconoscimento (art.104): La validità dei documenti di riconoscimento e d’ identità, rilasciati da Amministrazioni pubbliche italiane, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, vale a dire del 17.3.2020, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.