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Sospensione dei tirocini MAE-CRUI di laureati e laureandi italiani presso le ambasciate ed i consolati italiani all’estero

La Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd “riforma Fornero” del mercato del lavoro”) ha fissato una serie di criteri per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, tra cui il riconoscimento di una “congrua indennità”. L’applicazione di tali criteri è demandata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che dovrà emanare apposite linee guida entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 

Pertanto, il programma di tirocini presso le Ambasciate ed i Consolati italiani all’estero organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) è, al momento, sospeso come atto di correttezza istituzionale nei confronti della Conferenza Stato-Regioni, in attesa delle sue deliberazioni.