Con il DPCM 144/2016, viene regolamentata la tenuta del registro provvisorio delle unioni civili.
A seguito dell’entrata in vigore di tale provvedimento, anche gli uffici consolari possono dare corso a richieste di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana.
Contrariamente a quanto previsto in Italia, dove le parti possono presentare richiesta di costituzione di un’unione civile in qualsiasi comune della Repubblica, il citato DPCM dispone (articolo 8, co. 1) che “all’estero le unioni civili sono costituite davanti al Capo dell’Ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti”. Poiche’ la costituzione deve avvenire dove e’ stata presentata la richiesta (art. 3, co. 1 dello stesso DPCM), ne discende infatti che anche le richieste devono essere presentate presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle parti.
Si precisa, inoltre, che il cittadino che all’estero abbia contratto, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016, ha l’obbligo di far pervenire all’Ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.