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Sintesi delle misure adottate dal Governo per impedire la diffusione di COVID-19 – aggiornata al 17 marzo

– Sarà consentita la circolazione – nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle 08:00 al mattino e dalle 16:00 alle 17:00 nel pomeriggio – dei veicoli (furgoni, furgoncini, minibus, autobus) che effettueranno il trasporto del personale e dei dipendenti delle aziende manifatturiere/industriali/agricole, che dovranno garantire le misure necessarie individuali di tutela come richiesto e approvato dalla Polizia di Stato.

– Sarà inoltre consentita la circolazione degli automezzi per il trasporto degli impiegati della polizia penitenziaria, del SHPSF (servizio privato per la sicurezza fisica) e del personale sanitario che si sposterà con i propri mezzi per andare e tornare al lavoro ed a riprendere i turni, mostrando un documento dell’istituzione presso cui lavorano.

– Sarà consentita la circolazione dei veicoli stradali che effettuano il trasporto di merci nazionale ed all’estero per conto di privati, di società e aziende nazionali e straniere, furgoni, furgoncini, camion utilizzati per la fornitura di prodotti alimentari e zootecnici e che forniscono servizi per i cittadini, i mezzi di trasporto di alimenti per bestiame.

– Al di fuori di questa limitazione, saranno autorizzati a circolare i veicoli stradali per i servizi di emergenza, le autoambulanze, i vigili del fuoco e gli automezzi della polizia di Stato o i veicoli militari, gli operatori dei mezzi di comunicazione con o senza auto, ma dotati di documenti di identificazione.

– Le autorizzazioni rilasciate in precedenza dalla polizia di Stato con scadenza entro il 15 marzo 2020, vengono prorogate.

– In caso di catastrofi e malattie che richiedono cure mediche presso le strutture sanitarie o di emergenza si potrà chiamare il numero delle strutture della polizia 112/129 e ai numeri dedicati 0694122223 e 0694122224, per confermare il movimento dei veicoli – si legge nel comunicato della Polizia di Stato.

– La polizia di Stato coglie l’occasione per fare nuovamente appello a tutti i cittadini affinché rispettino correttamente le restrizioni imposte in quanto la loro violazione sarà punita da nuove severe misure amministrative imposte dal Governo.

– A partire dal 16 marzo, dopo le 18.00 coprifuoco anche per i pedoni. Multa per i pedoni dopo le 18.00 e per quelli che si trovano seduti nei parchi o ambienti aperti in ogni momento del giorno.

– Per aiutare i cittadini che devono andare e tornare al lavoro con i propri mezzi, nei casi in cui non dispongono di mezzi di trasporto della società presso cui lavorano, sarà necesario compilare un’autodichiarazione on line per la circolazione al mattino dalle ore 07.00-08.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 solo per necessità di lavoro e secondo il formulario (https://www.dpshtrr.al/covid-19 – Direzione Generale dei Servizi Trasporti Stradali). E’ richiesta un’autorizzazione speciale da parte degli organi di Polizia di Stato.

Sanzioni amministrative

1. Le imprese e/o aziende che esportano medicinali e attrezzature mediche fuori dalla Repubblica d’Albania, senza un’autorizzazione speciale da parte del Ministro della sanità e della protezione sociale, per lo svolgimento di questa attività, sono punite con un’ammenda di 5.000.000 (cinque milioni) di ALL e inoltre sarà sequestrato l’intero importo di medicinali/attrezzature mediche. In caso di ripetizione dell’infrazione, alle misure di cui sopra, sarà aggiunto il divieto di esportazione di medicinali/apparecchiature mediche per un massimo di 6 mesi.

2. Le persone che organizzano attività pubbliche e non pubbliche, come attività sportive, culturali e conferenze, o incontri di massa in luoghi aperti e/o chiusi, come concerti, raduni e audizioni pubbliche, vengono multati con un’ammenda di 5.000.000 (cinque milioni) di ALL.

3. L’accesso di parenti e/o familiari dei pazienti nelle strutture mediche di emergenza, strutture sanitarie, strutture di servizi ospedalieri in cui i pazienti ricevono un trattamento ospedaliero, salvo nei casi in cui tale richiesta provenga dalla direzione dell’ospedale, sarà punita con un’ammenda di 500.000 (cinquecento mila) ALL per il parente e/o familiare del paziente e per la persona addetta responsabile dell’applicazione di questa regola.

4. Saranno puniti con un’ammenda di 700.000 (settecento mila) ALL:

   a. Cittadino che entra nel territorio della Repubblica d’Albania e non dichiara il suo arrivo dalle aree colpite dall’infezione COVID-19;

   b. Cittadino che entra dalle aree colpite dal COVID-19 nel territorio della Repubblica d’Albania e che non entra in auto-quarantena per un periodo di 14 giorni;

   c. Cittadino proveniente dalle aree colpite dal COVID-19 e che non rispetta l’ordine emesso dalle autorità competenti in materia di auto-quarantena obbligatoria;

   d. Cittadino riscontrato positivo e che non si conforma all’ordine emesso dalle autorità competenti per l’auto-quarantena obbligatoria.

5. Soggetti o individui, pubblici o privati, che svolgono attività ricreative al chiuso per bambini e giovani, come: palestre, centri sportivi, piscine, centri internet, centri culturali, non rispettando cosi l’ordine dell’autorità competente per la loro chiusura, sono puniti con un’ammenda di 1.000.000 (un milione) di ALL e in caso di ripetizione dell’infrazione, l’attività sarà chiusa per un periodo di 6 mesi.

6. Le entità o gli individui che non rispettano gli ordini emessi dalle autorità competenti per la non chiusura di bar, locali, ristoranti e club sono puniti con una multa fino a 1.000.000 (un milione) di ALL e in caso di ripetizione della violazione, è prevista una cessazione della loro attività per un periodo di 6 mesi.

7. Gli automobilisti che non rispettano il divieto di circolazione dei veicoli di trasporto pubblico e privato, compresi i veicoli privati, nelle zone e nei tempi specificati dalle autorità competenti sono puniti con la revoca della patente di guida per un periodo di tre anni e blocco del veicolo. Questa regola esclude le persone e/o aziende che fanno richiesta di autorizzazione presso le autorità competenti.

8. A seconda delle dinamiche del ricovero ospedaliero delle persone colpite dall’infezione COVID-19, con ordine del Ministro della salute, vengono messe a disposizione gli ospedali, l’ambulatorio, le ambulanze e il personale sanitario e di supporto delle strutture ospedaliere private nel paese. Il mancato rispetto di questo ordine, la messa a disposizione della struttura del servizio sanitario pubblico per tutta la durata dell’infezione COVID-19, è punito con una multa di 5.000.000 (cinque milioni) di ALL e in caso di ripetizione dell’infrazione, con sospensione dell’attività.

9. Le autorità del servizio postale dovrebbero garantire la continuità del servizio e elaborare un piano di misure per limitare il contatto dei dipendenti con il pubblico ed evitare l’affollamento presso gli sportelli o altre strutture interne. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà punito con un’ammenda di 1.000.000 (un milione) di ALL e in caso di ripetizione, sarà aggiunto la chiusura dell’attività per un periodo di 6 mesi.

10. Tutte le trasmissioni audiovisive con più di due persone nello stesso studio televisivo vengono multate con un’ammenda di 1.000.000 (un milione) di ALL e in caso di ripetizione, viene aggiunto il blocco, parziale o completo, della trasmissione da parte dei media audiovisivi.

11. La mancata prestazione di servizi da parte di farmacie, grossisti e produttori di medicinali, applicando i criteri di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, è punita con un’ammenda di 10.000.000 (dieci milioni) di ALL ai grossisti e 50.000 (cinquantamila) per i rivenditori più piccoli. In caso di ripetizione dell’infrazione è previsto il blocco dell’intera quantità di merci e la chiusura dell’attività per un periodo di tre anni.