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Categorie esonerate dall’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero

In attesa della pubblicazione del prossimo DPCM in merito all’emergenza COVID- 19, si informano gli utenti che il DPCM dell’11.6.2020 (DPCM 11 giugno) è valido sino al 14.7.2020.

Si riportano di seguito per praticità le categorie esonerate dall’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero come da DPCM allegato:

– equipaggio di mezzi di trasporto;
– personale viaggiante;
– chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
– personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;
– lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
– personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);
– movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
– funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
– alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
– breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
– transito aeroportuale;
– transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).

Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.