Il 23 febbraio il Consiglio dei Ministri ha emanato un Decreto Legge recante le misure urgenti a tutela della sanità pubblica per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma prevede che, nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio, le autorità competenti siano tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso a iservizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Al momento i Comuni, situati in Lombardia e in Veneto, che hanno disposto il divieto di ingresso e di uscita sono: Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Tuttavia anche grandi citta’, come Milano e Venezia, hanno introdotto misure come la chiusura cautelativa delle scuole o la sospensione delle manifestazioni culturali, sportive e in genere di iniziative pubbliche. Le Regioni e i singoli Comuni che dispongono misure interdittive o precauzionali possono variare in base all’evolvere della situazione.