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Cittadinanza

AVVISO

Si informa che a breve entrerà in funzione il nuovo applicativo CIVES in sostituzione dell’attuale portale SICITT che consente la gestione informatizzata delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana (ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n.91/92).

Il Ministero dell’Interno metterà a disposizione dei richiedenti un canale di assistenza tecnica dedicata che potrà assisterli durante le varie fasi della compilazione delle domande sul nuovo applicativo.

Si raccomanda in particolare di porre la massima attenzione e cura sull’inserimento dei dati anagrafici che, una volta inseriti, non potranno più essere modificati (per indicazioni su questo aspetto si consulti “Generalità dello straniero e applicativo CIVES”).

Per conoscere i requisiti e i documenti necessari per presentare la domanda, andare direttamente al punto 5 della presente pagina: Cittadinanza per matrimonio o Unione civile.

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Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

• la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);

• l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;

• la possibilità della doppia cittadinanza;

• la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

– colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);

– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;

b) adozione;

c) naturalizzazione del genitore.

a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);

– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;

– certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

b) Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

c) Per naturalizzazione dei genitori

Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

5. Cittadinanza per matrimonio o unione civile

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della  Repubblica Italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

Clicca qui per ulteriori informazioni sulla cittadinanza per matrimonio o unione civile

6. Acquisto per residenza

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

– 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;

– 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;

– 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

7. Concessione della cittadinanza per meriti speciali

Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E’ comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

8. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

– nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;

– emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

Legge 8 marzo 2006, n. 124

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

A. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di attuale residenza;

d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di residenza attuale;

d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

A. Perde la cittadinanza automaticamente:

1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);

3. l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92).

B. Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);

3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

– certificato di cittadinanza italiana;

– documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

– documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

Doppia cittadinanza

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Riacquisto della cittadinanza

1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;

2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

-atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

-documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

-documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

-certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Semplificazione amministrativa

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all’art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 200 euro. A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 Euro.