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Dichiarazioni di valore

La “Dichiarazione di Valore” è un documento di natura esclusivamente informativa, mirante a fornire ogni elemento utile per consentire, alle Autorità italiane competenti, una valutazione del titolo di studio o professionale conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano, ai fini del suo riconoscimento nell’ordinamento italiano ai sensi della normativa vigente. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero competenti per territorio.

REQUISITI PER RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI VALORE

La Dichiarazione di Valore deve essere richiesta allo Sportello di questa Cancelleria consolare direttamente dall’interessato, presentandosi previo appuntamento on line.

La richiesta di Dichiarazione di Valore prevede i documenti di seguito elencati:

1. La domanda (scaricabile dal sito dell’Ambasciata) compilata in ogni sua parte, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell’interessato (passaporto/carta ID). Nel caso in cui l’interessato non sia presente nel territorio Albanese e quindi non può presentarsi personalmente presso lo sportello, lo stesso deve compilare in ogni sua parte la domanda di cui sopra segnalando eventualmente i dati anagrafici e recapito telefonico della persona che può consegnare / ritirare la sua documentazione. In tal caso è necessario allegare copia del documento di riconoscimento dell’eventuale delegato/a (passaporto/carta ID).

La domanda di richiesta originale deve essere spedita al delegato per presentarla allo sportello.

2. Un certificato di nascita dell’interessato (modello multilingue) scaricato negli ultimi 6 mesi dal portale e-Albania.

3. Titolo di studio o professionale per il quale si richiede la Dichiarazione di Valore:

a. Diploma di Maturità o di Media Inferiore:

Diploma originale (o in fotocopia conforme all’originale) con Certificato dei Voti oppure attestato sostitutivo con Certificato dei Voti.

b. Diploma di Laurea e/o Certificati di Specializzazione post – universitari

Diploma di Laurea in fotocopia conforme all’originale con Certificato dei Voti e l’eventuale Supplemento del Diploma (Diploma Supplement).

Certificato di Specializzazione in fotocopia conforme all’originale con il voto/giudizio finale.

Per poter rilasciare la Dichiarazione di Valore è necessario che i titoli di cui sopra (punto 3) siano completi anche dei dati anagrafici (luogo e data nascita).

Se ciò non fosse possibile, si deve presentare una dichiarazione redatta dall’ufficio competente che ha rilasciato il documento, in cui vengano specificati correttamente i dati anagrafici.

* Ogni documento, sia che si tratti di originali o di copia conforme all’originale, deve essere munito di doppia Apostille rilasciata dal Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri albanese: sul titolo di studio o professionale, di cui si chiede la Dichiarazione di Valore, e sulla sua traduzione giurata in lingua italiana.

N.B. 1- la traduzione verrà effettuata da un traduttore giurato la cui firma è depositata presso il Ministero di Giustizia. Il traduttore giurato apporrà sulla traduzione la seguente dicitura: “Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di “Nome e Cognome”, traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese.” Verrà apposta la firma ed il timbro del traduttore giurato.

         2- Un Notaio pubblico albanese dichiarerà l’autenticità della firma e la qualità legale del traduttore giurato ai sensi dell’art 135 della L.110/2018;

        3- sia sul documento che sulla traduzione così completata verrà apposta l’Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese.

La documentazione deve essere accompagnata da una fotocopia completa di tutto il materiale consegnato, ivi compresi i timbri. Le fotocopie devono essere leggibili e totalmente fedeli e coincidenti con tutta la documentazione consegnata. In caso di differenze ed errori nelle fotocopie, la Dichiarazione di Valore in loco non potrà essere rilasciata.

In caso di richiesta di Dichiarazione di Valore per motivi di studio:

a – proseguimento degli studi scolastici e universitari;
b – iscrizione presso le Università italiane;
c – omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post laurea (master, dottorato, etc.);
d – Equipollenza

la documentazione deve essere corredata anche dalla documentazione che comprovi tale motivo per poter essere rilasciata gratuitamente (registrazione con riserva presso l’istituto scolastico/accademico; iscrizione/ricevuta di pagamento d’iscrizione e/o prima rata).

In caso di richiesta di Dichiarazione di Valore per motivi non specificati il rilascio richiede il pagamento dei diritti consolari che dovrà essere effettuato al momento dell’accettazione della documentazione.

L’Ambasciata italiana può avvalersi dei 30 giorni previsti dalla normativa vigente per il rilascio della Dichiarazione di Valore. Tali termini saranno sospesi qualora questo Ufficio ritenesse opportuno procedere a talune verifiche con le autorità competenti locali. Il richiedente verrà informato di tale sospensione.

Riconoscimento delle professioni estere
In Italia le professioni si dividono in due categorie:

Professioni NON-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri. Sono quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica, del marketing, e molte altre ancora. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano. Può essere utile allegare alla qualifica ottenuta all’estero il Diploma, la Dichiarazione di Valore o altro documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero.

Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale italiana: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione e le norme di deontologia professionale. L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.