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Protezione consolare

PROTEZIONE CONSOLARE E QUESTIONI LEGALI

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; il rimpatrio delle salme; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero, ecc.

Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in Albania, la Cancelleria Consolare (il Consolato) può:

effettuare visite consolari al detenuto;
indicare un eventuale legale;
curare i collegamenti con i familiari in Italia;
provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Il Consolato non può:

intervenire in giudizio per conto del connazionale;
pagare le spese legali del detenuto.

Assistenza Legale

Questa Ambasciata mette a disposizione dell’utenza consolare un elenco di studi legali di riferimento, sia italiani che albanesi, che operano sul territorio di questa circoscrizione consolare e di cui potersi avvalere in caso di necessità, ferma restando naturalmente la possibilità di rivolgersi ad altri professionisti di propria fiducia.

Detto elenco è stato definito in base alle richieste d’inserimento avanzate dagli stessi professionisti e deve considerarsi sempre aperto ai potenziali interessati che ne facciano richiesta e non esaustivo.
I professionisti individuati soddisfano i seguenti requisiti minimi:
1) Abilitazione legale all’esercizio della professione e iscrizione nel relativo albo e/o ordine professionale;
2) Conoscenza della lingua italiana oltre a quella albanese;
3) Approfondita conoscenza della legislazione locale e italiana nello specifico settore di attività, ovvero rapporti di associazione o collaborazione con analoghi studi in Italia.
Si precisa che questa Ambasciata non risponde della qualità del servizio prestato dagli stessi, del loro operato e delle tariffe praticate.

I professionisti che desiderano che il proprio nominativo venga inserito nel suddetto elenco dovranno pertanto inviare formale domanda, corredata dalla seguente documentazione, all’indirizzo mail commerciale.tirana@esteri.it:
a) curriculum professionale del/i titolare/i dello studio;
b) autocertificazione del/i titolare/i dello studio di abilitazione legale all’esercizio della professione e iscrizione al corrispondente albo e/o ordine professionale;
c) autocertificazione del/i titolare/i dello studio che attesti di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
d) dichiarazione che nello studio legale siano presenti professionisti che conoscano sia la lingua italiana che quella albanese;
e) dichiarazione sull’eventuale esistenza di rapporti di associazione o collaborazione con analoghi studi italiani e/o albanesi;
f) dichiarazione che indichi in quale ramo del diritto si è specializzati (civile, commerciale, penale, etc.).

Questa Ambasciata si riserva il diritto di accertare il possesso dei predetti requisiti.

Studi legali operanti sul territorio della circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia a Tirana

Studi legali in cui operano avvocati penalisti

LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi.