GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE INTENDANO RIENTRARE IN ITALIA PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO ED USUFRUIRE DELLE CONSUETE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO, DOVRANNO ESIBIRE DIRETTAMENTE PRESSO IL CASELLO AUTOSTRADALE IDONEA DOCUMENTAZIONE ELETTORALE (TESSERA ELETTORALE O, IN MANCANZA, CARTOLINA-AVVISO INVIATA DAL COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE O DICHIARAZIONE DELL’AUTORITA’ CONSOLARE ATTESTANTE CHE IL CONNAZIONALE INTERESSATO SI RECA IN ITALIA PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO) E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; AL RITORNO, DOVRANNO INVECE ESIBIRE, OLTRE AL PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO EQUIPOLLENTE, ANCHE LA TESSERA ELETTORALE MUNITA DEL TIMBRO DELLA SEZIONE PRESSO LA QUALE HANNO VOTATO.
LE AGEVOLAZIONI IN OGGETTO SARANNO ACCORDATE, PER IL VIAGGIO DI ANDATA, DALLE ORE 22.00 DEL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE IL GIORNO D’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E, PER IL VIAGGIO DI RITORNO, FINO ALLE ORE 22.00 DEL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO.