La Corte Suprema di Cassazione – Ufficio Centrale per i referendum, con ordinanza del 27 aprile ha disposto, ai sensi dell’art. 39 della Legge 25 maggio 1970, n. 375, che “le operazioni relative ai referendum aventi, rispettivamente le denominazioni “l’abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e “l’abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio”, i cosiddetti voucher, non hanno più corso.