Anagrafe degli italiani residenti all’estero
La Cancelleria consolare è competente per la trasmissione di atti di stato civile al Comune di Iscrizione AIRE e di aggiornamento dell’indirizzo di residenza all’estero.
- PERCHÉ ISCRIVERSI
L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è un diritto-dovere dei cittadini italiani che risiedono, o intendono risiedere, all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi. È un adempimento amministrativo GRATUITO che permette di:
- votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche nazionali (non regionali) e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché di certificazioni;
- comunicare gli aggiornamenti di indirizzo di residenza estera;
- comunicare le modiche di stato civile avvenute all’estero (nascita, matrimonio, divorzio, cambio nome e cognome e decesso).
- COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’AIRE
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono fare, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi . L’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
- CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’ A.I.R.E. E CHI NO
La legge prevede l’obbligo di iscrizione AIRE per i cittadini italiani che
- fissano all’estero la dimora abituale per periodi superiori ai 12 mesi;
- già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
La legge NON prevede l’obbligo di iscrizione AIRE per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero:
- per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- come lavoratori stagionali;
- come dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Come ci si iscrive all’A.I.R.E. Procedura attraverso Fast it.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (DECRETO LEGISLATIVO 27 Dicembre 2023, n. 209), sono state introdotte significative modifiche per coloro che risiedono stabilmente all’estero. Questa novità coinvolge in particolare l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) entro i primi 90 giorni dal trasferimento. Nel caso in cui questa procedura non venga adempiuta entro il termine previsto, è possibile incorrere in sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 1.000 euro
Il modo più facile e veloce di iscrizione è attraverso il portale Fast – IT – Farnesina Servizi Telematici
Fast It sta per Farnesina Servizi Telematici a distanza ed è un portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso il quale i cittadini italiani all’estero possono ottenere alcuni servizi consolari. In particolare, si potrà notificare l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (AIRE) in pochi passaggi, rimanendo costantemente aggiornato sullo stato della pratica o notificare un cambio di residenza all’interno della stessa circoscrizione consolare.
Il servizio sarà attivo per i cittadini italiani residenti nella nostra circoscrizione consolare dal 1.2.2019 e vi si potrà accedere o attraverso la registrazione completa al portale o attraverso le credenziali SPID.
Per un approfondimento Vi invitamo a visionare il seguente video.
In alternativa, laddove non fosse possibile accedere a Fast – It
La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E., qualora non sia possibile accedere al portale Fast It, può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero.
Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune.
Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano dovranno presentarsi – previo appuntamento da prendere per il tramite del portale “prenota on-line” – presso l’Ufficio Anagrafe della Cancelleria consolare di questa Ambasciata muniti della seguente documentazione:
· Modulo d’iscrizione A.I.R.E (preventivamente compilato);
· Passaporto e/o Carta d’Identità italiana;
· Permesso di soggiorno ( per i cittadini italo albanesi “ Vertetim Vendbanimi” ) rilasciato dalle competenti Autorità albanesi (qualora in possesso di permesso di soggiorno temporaneo l’interessato/a dovrà provare la stabile e legale residenza nella circoscrizione consolare esibendo altresì un contratto di lavoro regolarmente registrato o il contratto di affitto – regolarmente registrato – con relative utenze residenziali a proprio nome).
Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.
Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.
I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:
- indirizzo all’estero;
- cittadinanza;
- stato civile;
- composizione del nucleo familiare;
- cambio di nome.
La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.
Decorrenza dell’iscrizione
L’iscrizione all’AIRE ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta corretta e completa all’Ufficio consolare competente per residenza. È possibile richiedere l’iscrizione all’AIRE sempre ed in qualsiasi momento ma non può avere valenza retroattiva.
Se la richiesta è:
- validata in prima istanza: in quanto corretta e completa, la decorrenza corrisponde con la data di presentazione all’ufficio consolare tramite il portale Fast It;
- validata in seconda istanza: in quanto corretta e completa solo a seguito delle correzioni ed integrazioni di documentazione effettuate entro 30 giorni dalla segnalazione, la decorrenza corrisponde con la data di presentazione all’ufficio consolare tramite il portale Fast It.
RIMPATRIO
I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa.
Il rimpatrio decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione di rimpatrio.
In particolare.
Il richiedente:
- comunica il rimpatrio per sé stesso ed eventuali familiari conviventi (italiani e non) attraverso una richiesta presentata di persona presso l’ufficio anagrafe del Comune in cui vuole risiedere. In alternativa, può inoltrare al Comune la richiesta di cambio di residenza tramite il portale ANPR.
Il Comune italiano:
- avvia le procedure di accertamento dell’effettiva residenza all’indirizzo comunicato;
- aggiorna i propri schedari anagrafici ed elettorali con la contestuale cancellazione di tutti i componenti del nucleo familiare di cittadinanza italiana dalla propria Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e la simultanea iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare (italiani e non) nella propria Anagrafe della Popolazione Residente (APR);
- comunica ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Il Consolato:
- Registra il rimpatrio ed aggiorna lo schedario consolare.