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Anagrafe degli italiani residenti all’estero

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470, è tenuta presso i Comuni italiani ed è composta dai nominativi dei cittadini italiani che hanno trasferito stabilmente la propria residenza all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria (art. 6 della Legge citata) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari (documenti d’identità/viaggio, certificati, attestati, atti notarili ecc.), nonché per l’esercizio del diritto di voto all’estero in occasione del rinnovo del Parlamento italiano, dei referendum costituzionali e abrogativi, dei Comites (solo ove istituiti), del rinnovo del Parlamento europeo (attualmente, solo nei Paesi membri dell’UE).

Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo superiore a un anno devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, presentare all’Ufficio consolare competente la richiesta di iscrizione all’AIRE, allegando la documentazione che comprovi la residenza nella circoscrizione consolare di appartenenza.

 

Di seguito è descritto:

  1. CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE
  2. COME ISCRIVERSI ALL’AIRE:
    • Il Portale Fast It e la documentazione da presentare
    • Decorrenza dell’iscrizione all’AIRE
    • Sanzioni per mancata/tardiva iscrizione
  3. VARIAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO
  4. VARIAZIONE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE
  5. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
  6. RIMPATRIO IN ITALIA

 

  1. CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE

Il cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all’estero ha l’obbligo di iscriversi all’AIRE, ove la permanenza prevista sia superiore a un anno. La dichiarazione di trasferimento all’estero – vale a dire la richiesta di iscrizione all’AIRE – deve essere presentata all’Ufficio consolare territorialmente competente entro 90 (novanta) giorni dall’effettivo stabilimento all’estero.

Il cittadino italiano che trasferisce temporaneamente la propria residenza all’estero per un periodo inferiore a dodici mesi NON ha l’obbligo di richiedere l’iscrizione.

Non sono iscritti all’AIRE le seguenti categorie di connazionali:

a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;

c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;

d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

e) il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

L’iscrizione AIRE è facoltativa per i connazionali che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia.

 

  1. COME ISCRIVERSI ALL’AIRE

2.1 Il Portale Fast It e la documentazione da presentare

Tutte le pratiche relative all’AIRE sono GRATUITE.

La richiesta d’iscrizione all’A.I.R.E. DEVE ESSERE PRESENTATA a mezzo del PORTALE “FAST-IT”, previa registrazione e attivazione dell’utenza. [N.B. Si può creare un’utenza con username e password ovvero effettuare l’accesso tramite SPID (https://www.spid.gov.it/) o con CIE.] L’iscrizione all’AIRE tramite FAST-IT è una modalità automatizzata che assicura una più veloce trattazione della richiesta.

 

Per iscriversi bisogna selezionare l’apposita funzione, riempire tutti i campi e allegare in formato PDF copia leggibile dei seguenti documenti:

A. Modulo “Richiesta d’iscrizione A.I.R.E.”. Il modulo è generato automaticamente dalla piattaforma FAST-IT al termine della compilazione di TUTTI I CAMPI. Esso dovrà essere stampato, firmato, scansionato e caricato sulla piattaforma.

Attenzione: il modulo deve essere firmato a penna (firma autografa) e in presenza di figli minori deve essere firmato da entrambi i genitori.

La firma autografa non è richiesta per chi fa accesso con l’identità digitale (SPID/CIE).

B. Copia di un documento d’identità in corso di validità (passaporto e/o carta d’identità italiana) fronte-retro di TUTTI i membri del nucleo familiare.

Qualora in possesso di carta di identità con estremi di trascrizione dell’atto di nascita (Anno, Atto, Parte, Serie), è preferibile allegare quest’ultima in quanto per i cittadini italiani nati all’estero è indispensabile che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune italiano di riferimento.

C. Documenti comprovanti la stabile residenza nella circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia in Tirana di tutto il nucleo familiare.

I cittadini in possesso della sola cittadinanza italiana dovranno allegare il permesso di soggiorno definitivo; in alternativa potranno allegare il permesso di soggiorno temporaneo accompagnato da un documento che provi la stabile residenza, come ad esempio un contratto di affitto dell’abitazione o un contratto di lavoro. I cittadini in possesso anche della cittadinanza albanese, dovranno allegare il certificato di residenza (vertetim vendbanimi).

 

Nel caso di presentazione di domanda d’iscrizione all’ AIRE incompleta, l’Ufficio consolare chiederà, tramite lo stesso portale Fast It, l’integrazione della documentazione mancante, che dovrà essere allegata entro il termine di 30 giorni. La mancata integrazione della documentazione richiesta comporterà l’annullamento automatico della pratica di iscrizione all’AIRE e il cittadino dovrà presentare una nuova istanza.

I connazionali con più di 70 anni che dovessero riscontrare difficoltà nell’iscrizione tramite il portale Fast It potranno inviare una mail a anagrafe.tirana@esteri.it per assistenza.

 

*** ATTENZIONE! ***

COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo deve essere compilato INTEGRALMENTE avendo cura di indicare le proprie generalità in maniera completa e corretta. L’indirizzo e il Comune di residenza in Albania dichiarato devono corrispondere esattamente a quello che appare nel permesso di soggiorno, nel certificato di residenza o nel contratto di affitto dell’abitazione. Il Comune di ultima residenza in Italia è quello dove si è anagraficamente iscritti prima del trasferimento all’estero.

FIRMA DEL MODULO

Il modulo di richiesta di iscrizione AIRE, che si presenta sottoforma di autodichiarazione, deve riportare la firma autografa del dichiarante e ad esso deve essere allegato un documento di identità.

La richiesta di iscrizione proveniente da un utente registrato con utenza SPID/CIE non necessita di firma autografa sul modulo, né dell’allegazione di un documento. Tuttavia, è consigliato allegare fin da subito copia del documento d’identità valido.

L’accesso con SPID/CIE sostituisce la firma autografa del solo utente/dichiarante. Se nell’istanza vengono indicati altri componenti maggiorenni della famiglia di cittadinanza italiana che si trasferiscono assieme al dichiarante, gli stessi dovranno firmare in forma autografa il modulo e di loro dovrà essere allegato un documento di riconoscimento.

 ISCRIZIONE DEI FIGLI MINORI

Se nel modulo il/la dichiarante indica il trasferimento contestuale di figli minori (di cui deve essere obbligatoriamente allegato un documento di riconoscimento), l’altro/a esercente la responsabilità genitoriale:

  • se ugualmente indicato tra le persone che si trasferiscono, firmerà in forma autografa il modulo, allegando un documento;
  • se non indicato tra le persone che si trasferiscono, dovrà o firmare il modulo in quanto deve espressamente acconsentire al trasferimento di residenza del figlio minore oppure dovrà presentare separatamente un modulo di assenso.

*** Attenzione ***

Se il genitore è cittadino italiano o cittadino di altro Paese dell’UE sarà sufficiente allegare un suo documento di riconoscimento; se il genitore è cittadino di un Paese extra-UE ma è regolarmente residente in Italia, oltre al documento di riconoscimento, dovrà allegare il permesso di soggiorno; se il genitore è cittadino di un Paese extra UE non residente in Italia, la sua firma dovrà essere autenticata.

 

2.2 Decorrenza dell’iscrizione all’AIRE

La decorrenza dell’iscrizione all’AIRE è disciplinata dall’art. 6, comma 9 bis della legge 470/1988; gli effetti della dichiarazione resa all’Ufficio consolare hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa. Si precisa, pertanto, che non può essere retrodatata pur in presenza di documentazione che attesti con certezza che lo stabile trasferimento della residenza all’estero risale a molto tempo prima.

Resta valida la decorrenza antecedente qualora sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il Comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica. Si rammenta, tuttavia, che la dichiarazione resa al Comune perde efficacia se entro 90 giorni non viene presentata all’Ufficio consolare competente la richiesta di iscrizione all’AIRE.

 

2.3 Sanzioni per mancata/tardiva iscrizione

Nel ricordare che l’iscrizione all’AIRE è un preciso dovere del connazionale residente all’estero e presupposto fondamentale per l’accesso a determinati servizi consolari, si segnala che con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, sono state introdotte importanti modifiche riguardo le iscrizioni anagrafiche, che hanno modificato l’art. 11 della Legge 1228/1954. Dal 2024 l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero è soggetta alla sanzione amministrativa da 200 euro fino ad un massimo di 1.000 euro a persona per ciascun anno in cui perdura l’omissione.

 

  1. VARIAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO

Il cittadino italiano iscritto all’AIRE ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio consolare TUTTE le successive variazioni di indirizzo/abitazione all’interno della circoscrizione consolare e tutte le modifiche dello stato civile (matrimonio, unione civile, nascita dei figli, divorzio ecc.).

Anche la variazione di indirizzo DEVE essere presentata tramite il portale FAST-IT.

Nel caso il richiedente sia già iscritto AIRE ma non abbia un profilo sul Portale Fast It, successivamente alla registrazione e all’attivazione dell’utenza dovrà richiedere l’associazione alla propria scheda anagrafica già esistente. Dopo che l’Ufficio consolare avrà verificato l’identità del richiedente ed effettuato l’associazione dell’utenza alla scheda anagrafica, il connazionale potrà richiedere il cambio di indirizzo. Nel portale sarà generato un modulo di “Comunicazione di cambio residenza” da stampare, firmare, e ricaricare come allegato nel Fast-it.

Si ribadisce che il cittadino residente all’estero ed iscritto all’AIRE è responsabile dell’aggiornamento della propria posizione anagrafica, dovendo pertanto comunicare tempestivamente all’Ufficio consolare:

  • ogni modifica del proprio stato civile, anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • ogni variazione di indirizzo. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

Il mancato aggiornamento delle informazioni personali, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento del plico elettorale in caso di votazioni, nonché espone alla possibile cancellazione anagrafica per irreperibilità.

 

  1. VARIAZIONE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE

La normativa prevede che i connazionali già iscritti all’AIRE di un Comune possano richiedere il trasferimento dell’iscrizione ad altro Comune.

Il trasferimento di iscrizione AIRE può essere richiesto dall’interessato (scarica qui il modulo CambioAireComune – ver. 2026) esclusivamente in tre casi.

  • nel Comune di nascita (per i nati in Italia) / di trascrizione del proprio atto di nascita (per i nati all’estero), se diverso dal Comune AIRE competente per l’ultima residenza,
  • nel Comune d’iscrizione AIRE di un membro del proprio nucleo familiare,
  • nel Comune di residenza di un membro del proprio nucleo familiare.

La richiesta deve essere inviata per PEC all’indirizzo amb.tirana.consolare@cert.esteri.it accompagnata da copia del documento d’identità del richiedente.

 

  1. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Il cittadino iscritto all’AIRE che si trasferisce da una circoscrizione consolare ad un’altra (dello stesso Paese o di un altro Paese) deve presentare la dichiarazione di trasferimento all’Ufficio consolare competente territorialmente per la NUOVA residenza, sempre attraverso il portale Fast-It entro 90 giorni dal trasferimento.

La mancata comunicazione del proprio trasferimento può comportare la dichiarazione di irreperibilità del cittadino con conseguente cancellazione dell’iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito internet dell’Ufficio consolare competente per il luogo di nuova residenza.

 

  1. RIMPATRIO IN ITALIA

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilire la propria residenza per dichiarare il nuovo indirizzo entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE del cittadino con contestuale iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Il Comune provvederà a comunicare all’Ufficio consolare di provenienza i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare di cittadinanza italiana rimpatriati con la relativa data di rimpatrio.

L’Ufficio consolare provvederà ad aggiornare la posizione degli interessati nel proprio schedario consolare.

N.B. la comunicazione del rimpatrio o dell’intenzione di rimpatriare comunicata all’Ufficio consolare non comporta la cancellazione dall’AIRE né l’iscrizione presso il Comune in Italia. Solo la dichiarazione effettuata presso il Comune può determinare la reiscrizione anagrafica in Italia e la cancellazione dall’AIRE

 

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ANPR – POSSIBILITÀ DI SCARICARE GRATUITAMENTE CERTIFICATI ANAGRAFICI

A partire dal 15 novembre 2021 i certificati anagrafici personali (quali, ad esempio: residenza, cittadinanza, esistenza in vita) possono essere scaricati online direttamente dagli interessati, mediante il nuovo servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (in lingua italiana).

Si rammenta che l’Ufficio consolare NON rilascia il certificato di residenza / iscrizione AIRE e il certificato di stato di famiglia, certificato che possono essere rilasciati esclusivamente dai Comuni in Italia.