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Stato Civile

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STATO CIVILE

L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo. In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione. Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
    Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
  • Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
  • Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

Requisiti necessari per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

Variazioni di Stato Civile

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

NASCITA
Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti: atto di nascita (AKT LINDJE), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero; documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).

MATRIMONIO
Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani.
il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente. Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece seguire le procedure riportate nel documento consultabile qui

DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero.
Per trascrivere un divorzio in Italia è sufficiente la sentenza in originale, passata in giudicato, con la traduzione e le apostille e l’estratto dell’atto di matrimonio con l’annotazione del divorzio (estratto con firma dell’Ufficiale di stato civile, non quello scaricato da e-Albania), in originale e con traduzione e apostille (sull’atto e sulla traduzione).

Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.

MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero.
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per registrare il decesso sono: atto di morte (nga akti) emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto e con apostille; documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana. Gli atti stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale, tradotti in italiano e apostillati al fine dell’invio da parte del Consolati ai comuni competenti.

RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento è un atto con il quale i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, congiuntamente o separatamente. Esso può avvenire attraverso due modalità principali: tramite la dichiarazione di cui all’articolo 254 del codice civile espressa davanti all’autorità consolare (ex art. 30 del D.L. 71/2011) o tramite richiesta trascrizione in Italia di un atto di riconoscimento già perfezionato in Albania.

CAMBIAMENTO DEL NOME O DEL COGNOME
Chi vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Il cittadino italiano residente all’estero può eventualmente presentare una istanza scritta presso il proprio l’Autorità consolare, per il successivo inoltro alla Prefettura competente. Alla Prefettura italiana competente per territorio va comunque effettuato il pagamento. L’Autorità Consolare fa esclusivamente da tramite nell’invio delle domande di cambio nome/cognome alle Prefetture. La presentazione diretta alla Prefettura può agevolare la tempistica della pratica.