Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda sia della durata del soggiorno sia del paese di destinazione:
a) Paesi appartenenti all’Unione Europea;
b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida;
c) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida.
a) PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
• Se vi recate per brevi periodi in uno stato membro della UE potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
• Se invece stabilite la vostra residenza in un Paese dell’UE avete tre possibilità:
-convertire (attenzione: è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza;
-conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiedete;
-conservare la patente originaria senza fare alcunché.
In questo ultimo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
b) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
ACCORDO ITALIA – ALBANIA in vigore dal 01.04.2022
• Per circolare temporaneamente in Albania è sufficiente la patente di guida italiana in corso di validità.
• Se stabilite la residenza in un Paese straniero firmatario con l’Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti, quale il caso dell’Albania, firmataria di un accordo con l’Italia entrato in vigore il 1.4.2022, dovrete richiedere alle locali Autorità la conversione della vostra patente italiana in corso di validità. Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall’Italia in materia di patenti prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l’avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall’accordo stesso.
Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).
Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, potrete guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).
c) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
In questi Paesi non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida.
È pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.