RISCOSSIONE DELLA PENSIONE
Le pensioni in convenzione internazionale vengono riscosse mediante accordi stipulati tra l’INPS e i vari istituti bancari operanti all’estero nel rispetto delle modalità previste dai contratti stessi.
MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI
Per “aumento delle maggiorazioni delle pensioni” si intende l’aumento previsto dalla legge Finanziaria 2002 della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito mensile pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità l’anno. In regime di convenzione internazionale, gli aumenti delle maggiorazioni sociali si applicano sulle pensioni liquidate all’estero. Dal 1 gennaio 2003 spetta ai cittadini italiani (in possesso dei requisiti di legge e previa verifica delle condizioni reddituali) l’aumento della maggiorazione sociale, tale da garantire un reddito proprio.
PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese. Le pensioni di importo inferiore ad un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia. Il pagamento delle pensioni può essere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato ove sia previsto da un accordo convenzionale tra l’INPS e l’istituto bancario. In linea generale, gli assegni INPS vengono emessi nella valuta del Paese di residenza del pensionato ad eccezione di alcuni Stati con monete non quotate nei mercati (come Argentina, Brasile e Venezuela) dove il pagamento viene effettuato in dollari USA.
COLLEGAMENTI INPS E UFFICI CONSOLARI
Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche di chi ha lavorato all’estero, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto gli assicurati che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono attingere ogni elemento informativo inerente la posizione assicurativa presso l’INPS in Italia e in particolare ogni informazione sulle pensioni.
APPLICAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI NELL’AMBITO DELLA MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Per effetto dell’applicazione della legge 127/97, i cittadini italiani residenti all’estero possono ridurre in modo significativo le certificazioni necessarie per ottenere le varie prestazioni in regime convenzionale e non, potendole sostituire con proprie dichiarazioni autocertificative.
I nostri connazionali residenti all’estero possono fare pervenire alle varie Istituzioni nazionali (INPS, INAIL, Ministero del Tesoro, etc…)apposite dichiarazioni aventi valore di autocertificazione e attestanti i vari stati, fatti e qualità personali come titolo di studio, reddito, qualifica professionale, etc.